CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

 

 

TRA

Il  COMUNE di Colli a Volturno nella persona del  Sindaco  pro tempore Prof. Alessandro Arcaro

E

Lo Studio Legale “ Vincenzo Colalillo ed Altri “ – Società tra Professionisti - nella persona dell' Avv. Vincenzo COLALILLO, Docente Universitario -Avvocato Cassazionista - delegato dagli Associati, a sottoscrivere il presente atto, domiciliato presso la sede legale/amministrativa dello Studio Professionale in Isernia alla Via C.so Garibaldi n. 303/a, di seguito indicato come “Professionista”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Oggetto della convenzione

1.      L' Amministrazione Comune di Colli a Volturno conferisce incarico al Professionista di prestare la sua attività professionale a favore della stesso Ente nei settori stragiudiziale/civile/amministrativo.

2.      L’attività professionale di cui al punto precedente riguarderà le seguenti prestazioni:

a)      pareri scritti

b)     assistenza e consulenza orale, ivi compresa l’assistenza alla stesura di atti provvedi mentali e negoziali ad agli incontri istituzionali con altri Enti;

c)      rappresentanza e difesa in giudizio o arbitrati.

3.      Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) saranno espletate a seguito di richiesta scritta anche a mezzo fax, da parte del Legale rappresentante.

4.      La rappresentanza e difesa in giudizio, invece, richiede provvedimento formale di incarico.

5.      L’attività professionale sarà espletata alternativamente presso lo Studio del professionista, la sede dell’Ente e/o altro luogo, in relazione alla natura specifica della singola prestazione.

 

ART. 2 - Corrispettivo

1.      Il corrispettivo spettante al Professionista per l’attività di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo è pari a € 2.000,00 annui, e comprende un massimo di n. 20 ore di attività. All’uopo si precisa che, con riferimento ai pareri scritti, il Professionista quantificherà per ognuno di essi il monte ore necessario alla sua redazione.

2.      Il suddetto compenso dovrà essere corrisposto per intero anche ove l’Ente non dovesse usufruire delle relative prestazioni.

3.      Per le medesime prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo, nella parte esuberante la quantità ivi fissata, l’Ente corrisponderà al Professionista un importo aggiuntivo pari ad € 200,00 per ogni ora di assistenza o per ogni parere orale reso.

4.      Le suddette somme devono intendersi al netto degli oneri previdenziali a carico dell’Ente (c.p.a.) e dell’IVA come per legge, e saranno versate al Professionista con le seguenti modalità:

a)      Il 50% dell’importo di cui al precedente punto 1 allo scadere del sesto mese dalla sottoscrizione della presente;

b)     Il restante 50%, oltre alle eventuali ulteriori somme maturate per effetto del precedente punto 2, allo scadere dell’anno solare.

5.      Relativamente alle prestazioni di cui alla lett. c) del precedente art. 1 l’Ente si obbliga a corrispondere al Professionista le somme pattiziamente concordate tra le parti nella relativa convenzione di incarico, comunque non superiori a quelle indicate dalla vigente tariffa professionale per spese, diritti ed onorari, nella misura minima ivi prevista.

6.      Il Professionista emetterà le fatture relative ad ogni prestazione dopo l’avvenuto pagamento da parte del committente.

 

ART. 3 – Rimborso spese

1.      Le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico al di fuori della sede del Professionista saranno rimborsate previa esibizione del titolo comprovante la somma anticipata.

2.      Per quanto attiene alle spese di trasporto al Professionista, relativamente all’attività di cui al punto precedente, è riconosciuto un rimborso forfettario pari al doppio di 1/5 del costo della benzina per ogni Km di distanza stradale tra la sede del Professionista ed il luogo di svolgimento della singola attività. All’uopo il Professionista presenterà all’Ente apposita scheda – rimborso contenente l’indicazione degli elementi necessari per la quantificazione del rimborso.

ART. 4 – Durata della convenzione

1.      Il rapporto tra le parti di cui alla presente convenzione ha inizio alla data di sottoscrizione della convenzione medesima e termina alla scadenza del mandato amministrativo, convenzionalmente stabilita al 30 giugno 2011.

ART. 5 – Condizioni particolari

1.      Allo scadere della convenzione il Professionista dovrà comunque garantire la sua prestazione professionale riguardo all’attività di cui all’art. 1, lett. c), della presente convenzione precedentemente affidati e non ancora conclusi, fatto salvo il potere dell’Ente di revocare i predetti incarichi.

2.      L’Ente, nei settori di cui all’art. 1 della presente convenzione, si obbliga ad affidare al Professionista in via esclusiva il relativo contenzioso che dovesse sorgere durante la vigenza del rapporto convenzionatorio o che, pur sorto successivamente, abbia ad oggetto questioni su cui il Professionista abbia concretamente prestato la propria attività professionale. La violazione del predetto obbligo comporterà un risarcimento danni a favore del Professionista, fin da ora quantificato nell’importo corrispondente alla parcella che sarebbe ad egli spettante nel caso in cui avesse espletato l’incarico.

3.      L’Ente, in relazione al contenuto dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense, autorizza il Professionista, al termine della convenzione, ad assumere incarichi professionali contro il medesimo Ente, con la sola esclusione di quelli che hanno il medesimo oggetto degli incarichi giurisdizionali ancora non conclusi in cui il Professionista risulta essere patrocinante dell’Ente.

4.      Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di conoscere ed accettare le disposizione del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

 

ART. 6 – Risoluzione delle controversie

 

1.      Per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione d’incarico sarà competente il Foro di Isernia.

2.      La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – Informativa sulla privacy

1.      Con la sottoscrizione del presente atto l’Ente autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, comuni, sensibili e giudiziari, dichiarando di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, le seguenti informazioni in relazione ai dati di cui il Professionista entrerà in possesso:

1.       Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2.       Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a) del T.U. sulla privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.       Conferimento dei dati

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.       Rifiuto di conferimento dei dati

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempimento alle attività di cui al punto 1.

5.       Comunicazione dei dati

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1.

6.       Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.       Trasferimento dei dati all’estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso altri Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.       Diritti dell’interessato

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e della modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9.       Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Professionista con domicilio eletto presso la sede del suo studio.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in _____________________ in data _______________

 

                L’Ente                                                                   Il Professionista

 

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile le parti dichiarano di avere preso conoscenza e di accettare espressamente le condizioni contrattuali contenute nei seguenti articoli:

-         Art. 2.2 “Il suddetto compenso dovrà essere corrisposto per intero anche ove l’Ente non dovesse usufruire delle relative prestazioni”

-         Art. 2.5 “Relativamente alle prestazioni di cui alla lett. c) del precedente art. 1 l’Ente si obbliga a corrispondere al Professionista le somme pattiziamente concordate tra le parti nella relativa convenzione di incarico, comunque non superiori a quelle indicate dalla vigente tariffa professionale per spese, diritti ed onorari, nella misura minima ivi prevista.

-         Art. 3.2 “Per quanto attiene alle spese di trasporto il Professionista, relativamente all’attività di cui al punto precedente, è riconosciuto un rimborso forfettario pari al doppio di 1/5 del costo della benzina per ogni Km di distanza stradale tra la sede del Professionista ed il luogo di svolgimento della singola attività. All’uopo il Professionista presenterà all’Ente apposita scheda – rimborso contenente l’indicazione degli elementi necessari per la quantificazione del rimborso”

-         Art. 5.2 “L’Ente, nei settori di cui all’art. 1 della presente convenzione, si obbliga ad affidare al Professionista in via esclusiva il relativo contenzioso che dovesse sorgere durante la vigenza del rapporto convenzionatorio o che, pur sorto successivamente, abbia ad oggetto questioni su cui il Professionista abbia concretamente prestato la propria attività professionale. La violazione del predetto obbligo comporterà un risarcimento danni a favore del Professionista, fin da ora quantificato nell’importo corrispondente alla parcella che sarebbe ad egli spettata nel caso in cui avesse espletato l’incarico”

-         Art. 6.1 “Per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione relativa alla presente convenzione d’incarico sarà competente il Foro di Isernia”

 

                L’Ente                                                                   Il Professionista

 

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