COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
(Provincia di ISERNIA)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO NATURALE DENOMINATO “PARCO FLUVIALE DEL VOLTURNO”
ART. 1- OGGETTO E FINALITA’DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la manutenzione e gestione dell’area adiacente le rive del fiume Volturno (evidenziata nell’allegata planimetria), denominata “Parco Fluviale del Volturno” attraverso lo svolgimento dei seguenti principali servizi:
a) ripulitura degli argini dalla vegetazione infestante e malata;
b) monitoraggio della flora e della fauna presenti sull’area, ed in particolare il controllo della qualità delle acque del fiume;
c) realizzazione e gestione di stazioni per il bird watching;
d) manutenzione e gestione di spazi attrezzati per il divertimento e lo sport, con particolare riferimento a:
- percorsi a cavallo
- piste pedonabili e ciclabili
- aree per il tiro con l’arco
- parco giochi per bambini
- aree per la sosta ed il pic – nic
- aree attrezzate per il campeggio;
e) gestione del Visitor Center per la fornitura a turisti, visitatori e scolaresche di servizi formativo – informativi sulle risorse ambientali, geologiche, botaniche, biologiche e culturali del Parco
f) fornitura ai visitatori di servizi ricettivi e di ristoro.
ART. 2- DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di dieci anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Alla scadenza la convenzione, con l’accordo delle parti, potrà essere rinnovata alle stesse condizioni in atto a tale data. Qualora il Comune avesse realizzato nel Parco nuove opere o strutture, il canone annuo sarà rinegoziato d’intesa tra le parti sulla base delle migliorie apportate e del conseguente maggiore richiamo turistico ed utilità correlata del Gestore.
ART. 3 – PROPRIETA’ DELLA STRUTTURA – COMODATO DEI BENI - INVENTARIO
L’area di proprietà del Comune di Colli a Volturno verrà consegnata con verbale che sarà sottoscritto dalle parti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Eventuali beni mobili presenti all’interno dell’area dovranno essere inseriti nel verbale di consegna e saranno concessi in comodato gratuito all’Appaltatore fino alla scadenza della convenzione, nello stato di fatto in cui si trovano.
Il Gestore si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali, agli spazi ed agli impianti, che potranno essere eseguiti solo dopo richiesta scritta ed assenso scritto dell’Amministrazione comunale.
L’Appaltatore si impegna all’uso corretto e diligente della struttura che non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle previste nel bando e nel presente capitolato.
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla eventuale integrazione delle attrezzature e dei materiali da utilizzare senza nulla chiedere all’Amministrazione.
Il Comune avrà facoltà di realizzare in qualunque momento ulteriori strutture sportive o per il tempo libero senza alcun onere a carico del Gestore, il quale avrà l’onere di accollarsi la manutenzione e la gestione di tali ulteriori strutture.
ART. 4 – UTILIZZO DELL’AREA
L’appaltatore utilizzerà l’area per le finalità turistico – culturali – ricreative – promozionali specificate all’art. 1.
Lo stesso ha l’obbligo di consentire il libero accesso dei visitatori all’area oggetto dell’appalto, riservando all’Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzarla, previo congruo preavviso, per manifestazioni ed iniziative che la stessa intenderà promuovere.
L’Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di autorizzare l’uso dell’area, per lo svolgimento di manifestazioni turistico – culturali, ad istituzioni o associazioni. In tal caso dovrà essere garantito che le iniziative autorizzate non intralcino le attività dell’appaltatore, ma che, al contrario, contribuiscano alla promozione e valorizzazione del sito.
Alla scadenza dell’appalto la struttura sarà riconsegnata al Comune con apposito verbale, sottoscritto in contraddittorio dalle parti, nel medesimo stato accertato con il verbale di consegna di cui al precedente art. 3.
ART. 5 – PAGAMENTO DEL CANONE DI APPALTO
L’Appaltatore si impegna a pagare il canone offerto in sede di gara entro il mese successivo alla scadenza presso il Tesoriere comunale.
Il Gestore che non provvederà al pagamento nei termini stabiliti sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso.
Il mancato pagamento del canone, decorsi 6 mesi dalla scadenza, comporta la revoca dell’affidamento, fatta salva l’escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni.
ART. 6 - PERSONALE
L’Appaltatore si impegna a destinare effettivamente alla manutenzione e gestione del fabbricato il personale nel numero e con le caratteristiche necessarie ad assicurare una efficiente gestione dei servizi indicati all’art. 1.
Il rapporto lavorativo del personale intercorrerà esclusivamente con il Gestore, escludendosi qualsiasi rapporto diretto con il Comune. Il Gestore provvede a sua cura e spese alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori; si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro vigenti durante il periodo di durata dell’appalto, nonché ad applicare tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio della gestione, l’Appaltatore dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune non assume oneri di natura economica di alcun genere nei confronti del Gestore con riferimento all’appalto oggetto del presente Capitolato.
La controprestazione dovuta al Gestore da parte del Comune consiste unicamente nel diritto di gestire la struttura e gli spazi in concessione. Per far fronte agli oneri economici connessi alla gestione l’Appaltatore fa quindi affidamento sui proventi derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato.
ART. 8 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSONARIO
- Gestione delle utenze
Sono a carico del Gestore le utenze relative:
- all’energia elettrica
- all’acqua
- al gas
- al telefono
Per eventuali utenze già attivate il Gestore provvederà entro 15 giorni dalla consegna della struttura a volturare a proprio carico i contratti relativi alle suddette utenze i cui costi saranno posti a carico dell’Appaltatore a decorrere dalla data di consegna dell’area, previa lettura dei contatori da effettuare in contraddittorio.
Il Gestore potrà richiedere, previa autorizzazione del Comune, variazioni alle suddette utenze (aumento potenze, forniture straordinarie, ecc) in base ai propri fabbisogni, con oneri a proprio carico.
- Norme di sicurezza
L’impiego di energia elettrica, gas e acqua potabile dovrà essere effettuato da personale che conosca il funzionamento degli impianti. In particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica ogni responsabilità connessa è a carico dell’Appaltatore.
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie
L’Appaltatore si obbliga a conservare in buone condizioni la struttura ed i beni in essa presenti per tutta la durata dell’appalto; si farà carico della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie.
La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico del Comune.
Il Gestore è tenuto a segnalare immediatamente all’Amministrazione gli eventuali danni all’immobile ed alle strutture, isolando eventuali pericoli per i visitatori. Il Gestore provvederà a proprie spese alle riparazioni nel caso di danno provocato da propria negligenza.
- Pulizia esterna
L’Appaltatore provvederà alla pulizia degli spazi esterni ogni qualvolta vi sia la necessità anche in relazione all’affluenza dei visitatori ed alle manifestazioni effettuate.
Il Gestore provvederà altresì a posizionare un numero adeguato di cesti portarifiuti che dovranno essere regolarmente svuotati e ripuliti.
La pulizia esterna comprende anche la cura del verde e lo sfalcio dell’erba, quando necessario. L’erba sfalciata deve essere raccolta e smaltita.
- Smaltimento rifiuti
Sono a carico del Gestore le imposte e tasse di qualsiasi natura comunque derivanti dall’appalto, dallo smaltimento dei rifiuti normali e dei rifiuti scaturiti dallo sfalcio dell’erba.
- Fornitura materiali di consumo
E’ inteso che il Gestore si farà carico dell’approvvigionamento di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
ART. 9 – RESPONSABILITA’ – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o ad opere, arredi ed attrezzature che, a giudizio dell’Amministrazione concedente, risultassero causati dal personale dipendente dello stesso Gestore, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati all’immobile o agli altri oggetti, arredi e attrezzature e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.
Qualora nel corso dell’appalto si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Servizio del Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
L’Appaltatore dovrà stipulare e produrre apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dall’esecuzione del contratto oggetto dell’appalto, con validità dalla data di stipula del contratto oggetto di concessione, nonché contro incendio, furto ed atti vandalici, tenendo perciò indenne il Comune da qualsivoglia denuncia, pretesa o contestazione che al riguardo potrebbe essere sollevata, con massimali adeguati al valore degli immobili dati in concessione.
La polizza dovrà prevedere l’estensione della garanzia alla responsabilità civile personale degli operatori che prestano la loro opera in nome e per conto dell’Appaltatore.
Copia della polizza sarà consegnata al competente Servizio del Comune prima della stipula del contratto.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della stipula del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Gestore depositerà una cauzione definitiva, di valore pari al 10% del canone di aggiudicazione rapportato alla durata dell’appalto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla legge 10/6/1982 n. 348 oppure polizza rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune può ritenere sul deposito cauzionale i crediti vantati a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso il Gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
La cauzione dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione dovrà contenere la clausola attestante la validità e l’operatività della stessa fino alla data in cui l’Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della Ditta garantita.
Contestualmente alla garanzia definitiva l’Appaltatore dovrà versare l’importo relativo alle spese contrattuali.
ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI
Qualora risultino al Comune mancanze di qualsiasi natura, queste verranno direttamente contestate al Gestore.
In caso di infrazioni accertate l’Amministrazione addebiterà allo stesso una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di € 300,00.
Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del reiterarsi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio il Comune potrà risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.
Le penalità previste nel presente articolo e le altre previste nel presente Capitolato saranno trattenute dal Comune dalla cauzione definitiva prestata, senza che il Gestore o il fideiussore possano sollevare eccezioni in proposito.
ART. 12 – CESSIONE A TERZI – SUBAPPALTO
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
E’ altresì vietato procedere al subappalto dei servizi oggetto dell’appalto.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:
- la violazione del divieto di cessione o subappalto senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, all’Amministrazione;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione;
- verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del Gestore, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall’Amministrazione all’Appaltatore; nella contestazione sarà prefissato un termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le determinazioni di sua competenza.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra non spetta al Gestore alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.
ART. 14 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di revocare l’affidamento per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di 6 mesi da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento e salvo indennizzo da corrispondere al Gestore pari al 10% del canone annuo dell’appalto.
ART. 15 – CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse essere risolta tra le parti nell’interpretazione ed applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti sarà devoluta alla cognizione del Giudice competente per materia, valore, territorio.
ART. 16 – DEROGHE
Eventuali modifiche al contratto di appalto o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Gestore.
ART. 18 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.