SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. CAPITOLATO D'APPALTO.

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
(Provincia di Isernia)

CAPITOLATO D'ONERI E CONDIZIONI PER L'APPALTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO.

 

Art.1
Finalità
e oggetto dell'appalto

Il presente appalto mira a individuare l'impresa appaltatrice che provveda alla somministrazione al Comune di Colli a Volturno di figure professionali ascrivibili alle sottoindicate categorie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali: - Categoria B - posizione economica B1 - Categoria B - posizione economica B3 - Categoria C - posizione economica C1 mediante la forma del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. L'appalto comprende una prestazione che riguarda sia l'attività di fornitura di personale che di gestione dello stesso. Il ricorso a tale servizio , tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

 

Art.2
Normativa
di riferimento e norme di rinvio

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Più precisamente , si fa riferimento al D.Lgs 10.09.03 n.276, all'art. 36 del D. lgs. 165/2001 , ai CCNL Enti Locali; La Ditta aggiudicataria dovrà altresì osservare quanto stabilito dal bando di gara o lettera/invito e dal presente Capitolato d'oneri e condizioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa rinvio alla normativa di cui sopra.

Art.3
Profili
professionali ascrivibili alle diverse categorie richieste

I profili professionali ascrivibili alle diverse categorie richieste troveranno precisazione successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, costituendo oggetto delle rispettive determinazioni di impegno, a seconda del fabbisogno rilevato e della conseguente richiesta all'agenzia aggiudicataria.


Art.4
Modalità
dei pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di fattura, sulla base di un'apposita scheda mensile sottoscritta dal Comune e dal lavoratore indicante le ore effettivamente prestate. Per ciascun profilo professionale fornito dovrà essere emessa una fattura separata indicante il costo del lavoro e il corrispettivo dell'agenzia nonché l'IVA.

 

Art.5
Durata
dell'appalto

L'appalto avrà durata fino al 31.12.2010 e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva. Potrà essere eventualmente rinnovato per un ugual periodo, se si protrarranno le esigenze straordinarie che lo hanno determinato e se la legislazione vigente lo consentirà.

 

Art.6
Criteri
di aggiudicazione e valutazione delle offerte anormalmente basse

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 16/06 e s.m.i. e con il criteri del prezzo più basso ai sensi dell'art 82 dello stesso D.lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, da intendersi come percentuale unica di rivalsa sul costo orario previsto dal C.C.N.L ; L'agenzia dovrà indicare la percentuale di rivalsa sul costo orario che dovrà essere unica per tutte le categorie contrattuali. Saranno considerate offerte anormalmente basse e non saranno accettate quelle che non salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi dell'Amministrazione appaltante.

 

Art.7
Valore
a base d'asta

In assenza della predeterminazione dell'entità della fornitura (numero, durata e profili professionali da fornire nel periodo di vigenza del contratto), si pone a base d'asta il corrispettivo da riconoscere all'agenzia fornitrice, fissato nel 10,00% + IVA di legge.

 

Art.8
S
vincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 60° giorno dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione.

 

Art.9
Requisiti di partecipazione alla gara

1 - iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. 2 - iscrizione Albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art.4 D.Lgs 276/03. 3 - sede o filiale entro l'ambito territoriale della Regione Molise. 4 - individuazione della persona referente per il Comune all'interno dell'Agenzia.

 
Art.10
Contratto da stipularsi con l'Agenzia

Dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, a ogni richiesta di somministrazione di lavoratore temporaneo. Alla precisazione del profilo professionale da fornire ascritto alle categorie indicate e all'effettivo impegno finanziario provvederà dopo l'aggiudicazione ogni Responsabile di Settore dell'Ente al cui interno si collocheranno i lavoratori somministrati. Ogni contratto, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti all'art. 21 D.Lgs 276/03, dovrà essere firmato, per l'Agenzia, dal titolare o legale rappresentante, e per il Comune, dal Responsabile competente.

 

Art.11
Divieto di subappalto o cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto per l'aggiudicatario di subappaltare il servizio o di cederlo a qualsiasi titolo.

 
Art.12
Modalità di espletamento del servizio di fornitura.

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dai contratti e nel rispetto delle seguenti modalità: 1 - il comune di Colli a Volturno, subito dopo l'aggiudicazione del servizio, provvederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo per ciascun profilo professionale all'impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita nota firmata dal Responsabile di Settore competente, nel rispetto di un termine massimo di preavviso di 5 gg. lavorativi. La richiesta specificherà la professionalità richiesta, indicherà il Settore d'impiego, la sede e l'orario di lavoro, e la sua articolazione e la durata della fornitura; 2 - i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli enti locali, secondo la declaratoria della categoria professionale cui appartengono ; 3 - l'orario di lavoro sarà quello stabilito per ogni figura professionale nella lettera di commissione di cui al punto 1 - e non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario; 4 - il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal CCNL e potrà essere eventualmente maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti che possano entrare in vigore nel periodo di prestazione del lavoratore interinale; 5 - il comune di Colli a Volturno si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art.13
Riserve
Ove lo ritenga necessario , il comune di Colli a Volturno si riserva di selezionare i prestatori di lavoro avviati dall'agenzia, sulla base delle esperienze pregresse degli stessi presso il comune o altre pubbliche amministrazioni.

Art.14
Sostituzioni dei prestatori di lavoro temporaneo

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro, per cause imputabili al singolo lavoratore o all'impresa fornitrice, l'Agenzia sarà tenuta, a richiesta e con ogni onere a suo carico , a procedere alla sostituzione degli stessi, entro 5 gg. lavorativi dal verificarsi dell'interruzione. Nel caso di assenze del lavoratore per malattia o infortunio, o altre assenze, che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL Enti Locali, la Società fornitrice, a richiesta, si impegna a sostituire il lavoratore. In tal caso il comune dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

 

Art.15
Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

La risoluzione dei singoli contratti stipulati tra il Comune e l'Agenzia (e quindi l'interruzione dei rapporti derivanti dai contratti di lavoro individuale in essere) potrà essere richiesta dall'Amministrazione: 1 - qualora l'impresa non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 14; 2 - nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario; 3 - nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 4 - nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, o del capitolato d'oneri, o comunque della vigente normativa in materia; 5 - nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori; 6 - nel caso in cui l'Amministrazione, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'Agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente. Nei casi suindicati il comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della Società fornitrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la Società nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data indicata nella lettera di comunicazione.

 

Art.16
Rapporto tra il lavoratore temporaneo e il Comune

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e il comune di Colli a Volturno è di tipo gerachico-funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'ente utilizzatore ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dall'ente utilizzatore.

 

Art.17
Durata dei singoli contratti

All'interno della durata contrattuale generale (fino al 31.12.2010), i singoli contratti di somministrazione potranno avere durata variabile ed essere oggetto di interruzione o proroga, debitamente motivati dal Responsabile di Settore competente.

 

Art.18
Libertà sindacali

Ai lavoratori interinali sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

 

Art.19
Provvedimenti disciplinari

L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente all'Agenzia la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

 

Art.20
Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni di legge e di capitolato, e in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non rispondente, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente a eliminare le disfunzioni rilevate.

Art.21
Riservatezza
L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Testo unico Privacy D.Lgs 196/2003

 

Art.22
Controversie, foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Isernia.