COMUNE DI COLLI A VOLTURNO  

(Provincia  di  ISERNIA)

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL FABBRICATO IN LOCALITA’ RIO CHIARO (ZONA PIP) PER ADIBIRLO A CENTRO DI PROMOZIONE TURISTICO – GASTRONOMICA DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE DEL VOLTURNO

 

 

ART. 1-  OGGETTO E FINALITA’DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del fabbricato in località Rio Chiaro (zona PIP) per adibirlo a Centro di promozione turistico – gastronomica dei prodotti tipici della Valle del Volturno attraverso lo svolgimento dei seguenti principale servizi:

- attività di valorizzazione e promozione di prodotti tipici della zona in modo sinergico ed integrato con il Comune;

- esposizione dei predetti prodotti in spazi a ciò destinati;

- organizzazione e gestione di un punto vendita dei prodotti esposti;

- organizzazione di attività ed iniziative di carattere culturale, turistico, ricreativo e promozionale correlate ai prodotti esposti e venduti;

- strutturazione e gestione di un punto di ristoro;

- informazione turistica e recapito telefonico;

- raccolta ed elaborazione dati relativi a flussi di utenza.

 

ART. 2- DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza la convenzione si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte del Comune.

Potrà essere accordato il rinnovo della concessione ai sensi di legge.

 

ART. 3 – PROPRIETA’ DELLA STRUTTURA – COMODATO DEI BENI - INVENTARIO

Il fabbricato di proprietà del Comune di Colli a Volturno verrà consegnato con verbale che sarà sottoscritto dalle parti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Eventuali beni mobili presenti all’interno dello stabile dovranno essere inseriti nel verbale di consegna e saranno concessi in comodato gratuito al Concessionario fino alla scadenza della convenzione, nello stato di fatto in cui si trovano.

Il Concessionario si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali, agli spazi ed agli impianti, che potranno essere eseguiti solo dopo richiesta scritta ed assenso scritto dell’Amministrazione comunale.

Il Concessionario si impegna all’uso corretto e diligente della struttura che non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle previste nella concessione.

Sarà cura del Concessionario provvedere alla eventuale integrazione delle attrezzature e dei materiali da utilizzare senza nulla chiedere all’Amministrazione.    

 

ART. 4 – UTILIZZO DEI LOCALI

L’appaltatore utilizzerà i locali concessi per finalità turistico – culturali – ricreative – promozionali.

Il Concessionario si impegna a realizzare una efficace promozione dei prodotti tipici locali e garantisce all’Amministrazione piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni.

Il Gestore si impegna a riservare lo spazio individuato nella planimetria allegata ad esposizione e vendita dei predetti prodotti.

Allo scadere del periodo di concessione la struttura sarà riconsegnata al Comune con apposito verbale, sottoscritto in contraddittorio dalle parti, nel medesimo stato accertato con il verbale di consegna di cui al precedente art. 3. 

 

ART. 5 – RECAPITO TURISTICO – INFORMAZIONE TURISTICA

Il Concessionario dovrà garantire in tutti i mesi dell’anno un recapito telefonico sempre funzionante presso cui prenotare eventuali visite, acquisti o assumere informazioni. Dovrà rendere noto con tutti i mezzi possibili il proprio recapito.

Le informazioni potranno riguardare:

-          itinerari enogastronomici del territorio comunale e dei Comuni limitrofi;

-          notizie su iniziative comprese in progetti di promozione turistica in cui il Comune di Colli a Volturno è coinvolto;

-          istruzioni per raggiungere i luoghi;

-          costi, eventuali agevolazioni, prenotazioni. 

 

ART. 6 – SERVIZIO DI RISTORO E PUNTO VENDITA

Il Concessionario si obbliga ad allestire e far funzionare un servizio di ristoro con attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, eventualmente, di vendita dei prodotti tipici dell’enogastronomia locale. In proposito lo stesso dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalla normativa vigente in materia.

I costi relativi all’acquisto, alla installazione ed alla manutenzione delle attrezzature e dei mobili sono a carico del Concessionario. I mobili dovranno essere decorosi ed intonati con l’ambiente. A tal fine, prima della loro installazione, il Concessionario dovrà fornire al Comune la documentazione dei mobili e delle attrezzature che intende posizionare ed ottenere l’assenso del Comune alla loro installazione.

Alla scadenza della concessione lo stesso avrà diritto di togliere i mobili e le attrezzature acquistate qualora ciò possa avvenire senza arrecare nocumento all’immobile. Qualora l’Amministrazione intenda ritenere gli stessi dovrà pagare al Concessionario un’indennizzo pari alla minore somma tra l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovata dalle corrispondenti fatture, ed il valore di mercato dei beni ed attrezzature al tempo della riconsegna, decurtato di una percentuale a titolo di deprezzamento pari al 10% annuo.

 

ART. 7 – UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DI TERZI

Il Concessionario potrà concedere in uso i locali, previo consenso formale dell’Amministrazione comunale, per periodi predeterminati comunque non superiori alla durata della concessione, ad Enti, Associazioni, privati che svolgono attività di promozione del territorio, degli usi e costumi locali, attività artigianale, attività didattiche, di studio e ricerca, o che vogliono allestire spazi espositivi.

In tali casi, al fine di ottenere il consenso dell’Amministrazione comunale, occorre che il Concessionario presenti copia dello schema di contratto di concessione in uso, prima della stipula con il soggetto terzo, dal quale emergano i termini e le modalità del rapporto tra quest’ultimo ed il Concessionario. Da tale schema deve risultare anche il tipo di attività che sarà svolto nei locali, il corrispettivo eventualmente previsto, le responsabilità per la custodia dei beni. Il contratto sarà efficace solo dopo l’approvazione del Comune.

In ogni caso i soggetti terzi non potranno in alcun modo vantare pretese nei confronti dell’Amministrazione, la cui estraneità al rapporto dovrà essere prevista nel contratto con il Concessionario.

Qualora quest’ultimo, in assenza di formale autorizzazione del Comune conceda i locali a terzi decadrà ipso facto dalla concessione, senza necessità di diffida e messa in mora, e dovrà pagare una penale di € 5.000,00.

  

 

ART. 8 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario si impegna a pagare il canone di concessione mensile offerto in sede di gara entro il giorno 10 del mese successivo presso il Tesoriere comunale.

Il Concessionario che non provvederà al pagamento nei termini stabiliti sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso.

Il mancato pagamento di due rate mensili del canone comporta la revoca della concessione, fatta salva l’escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni.

 

 

ART. 9  - PERSONALE

Il Concessionario si impegna a destinare effettivamente alla gestione del fabbricato il personale nel numero e con le caratteristiche indicate in sede di gara e di mantenerlo stabile per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario dovrà pertanto disporre di un organico idoneo a garantire un corretto ed efficiente espletamento delle attività da svolgere all’interno del fabbricato, e più precisamente:

-          garantisce la continua presenza di almeno un operatore per l’attività di prenotazione, accoglienza, informazione e sorveglianza degli spazi espositivi e di vendita;

-          garantisce la presenza di personale adeguato, per numero e mansioni, per l’attività di ristoro e per eventuali attività collaterali che lo stesso Gestore intenderà svolgere sulla base del progetto presentato;

-          fornisce al Responsabile del competente Servizio del Comune l’elenco dettagliato del personale che impiegherà nel servizio ed il nominativo del Responsabile che fungerà da referente; tale elenco deve essere presentato all’inizio del periodo contrattuale e deve essere aggiornato in relazione alle modifiche apportate;

-          garantisce che il personale in servizio dovrà portare ben visibile apposito cartellino di riconoscimento, in relazione agli specifici compiti di spettanza, e comunque sempre adeguatamente riconoscibile.

Il rapporto lavorativo del personale intercorrerà esclusivamente con il Concessionario, escludendosi qualsiasi rapporto diretto con il Comune. Il Gestore provvede a sua cura e spese alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori; si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro vigenti durante il periodo di durata della concessione, nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del Concessionario.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio della gestione, il Concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

 

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune non assume oneri di natura economica di alcun genere nei confronti del Concessionario o dei soggetti terzi di cui ai precedenti articoli con riferimento alla concessione oggetto del presente Capitolato.

La controprestazione dovuta al Gestore da parte del Comune consiste unicamente nel diritto di gestire la struttura e gli spazi in concessione. Per far fronte agli oneri economici connessi alla gestione il Concessionario fa quindi affidamento sui proventi derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato.

 

ART. 11 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSONARIO

-          Gestione delle utenze

Sono a carico del Concessionario le utenze relative:

- all’energia elettrica

- all’acqua

- al gas

- al telefono

Il Gestore provvederà entro 15 giorni dalla consegna della struttura ad attivare o volturare a proprio carico i contratti relativi alle suddette utenze i cui costi saranno posti a carico del Concessionario a decorrere dalla data di consegna del fabbricato, previa lettura dei contatori da effettuare in contraddittorio. I consumi relativi alle suddette utenze saranno a carico del Concessionario.

Quest’ultimo potrà richiedere, previa autorizzazione del Comune, variazioni alle suddette utenze (aumento potenze, forniture straordinarie, ecc) in base ai propri fabbisogni, con oneri a proprio carico.

-          Norme di sicurezza

L’impiego di energia elettrica, gas e acqua potabile dovrà essere effettuato da personale che conosca il funzionamento degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica ogni responsabilità connessa è a carico del Concessionario.

-          Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Il Concessionario si obbliga a conservare in buone condizioni la struttura ed i beni in essa presenti per tutta la durata della concessione; si farà carico della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie, compresi la ripulitura della pavimentazione esterna da eventuali detriti terrosi trasportati dalle acque, ripulitura dei pozzetti e delle griglie dai detriti vegetali e terrosi trasportati dalle acque, ripristino tinteggiatura dell’edificio, dei cancelli, della cartellonistica informativa per le parti metalliche e sostituzione delle parti in legno danneggiate. Si prevede inoltre la possibilità di sostituire e riposizionare gli elementi della pavimentazione eventualmente dissestata.

E’ esclusa la manutenzione riguardante il tetto, le canale e pluviali, la rete principale idrica e fognaria.

La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico del Comune.

Il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all’Amministrazione gli eventuali danni all’imobile ed alle strutture, isolando eventuali pericoli per i visitatori. Il Gestore provvederà a proprie spese alle riparazioni nel caso di danno provocato da propria negligenza.

-          Pulizia esterna

Il Concessionario provvederà alla pulizia degli spazi esterni ogni qualvolta vi sia la necessità anche in relazione all’affluenza dei visitatori ed alle manifestazioni effettuate.

Il Gestore provvederà altresì a posizionare un numero adeguato di cesti portarifiuti che dovranno essere regolarmente svuotati e ripuliti.

La pulizia esterna comprende anche la cura del verde e lo sfalcio dell’erba, quando necessario. L’erba sfalciata deve essere raccolta e smaltita.

-          Smaltimento rifiuti

Sono a carico del Concessionario le imposte e tasse di qualsiasi natura comunque derivanti dalla concessione, dallo smaltimento dei rifiuti normali e dei rifiuti scaturiti dallo sfalcio dell’erba.

-          Fornitura materiali di consumo

E’ inteso che il Gestore si farà carico dell’approvvigionamento di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

 

 

ART. 12 – RESPONSABILITA’ – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o ad opere, arredi ed attrezzature che, a giudizio dell’Amministrazione concedente, risultassero causati dal personale dipendente dello stesso Gestore, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.

In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati all’immobile o agli altri oggetti, arredi e attrezzature e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

Qualora nel corso della concessione si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al competente Servizio del Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Il Concessionario dovrà stipulare e produrre apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dall’esecuzione del contratto oggetto della concessione, con validità dalla data di stipula del contratto oggetto di concessione, nonché contro incendio, furto ed atti vandalici, tenendo perciò indenne il Comune da qualsivoglia denuncia, pretesa o contestazione che al riguardo potrebbe essere sollevata, con massimali adeguati al valore dell’immobile concesso.

La polizza dovrà prevedere l’estensione della garanzia alla responsabilità civile personale degli operatori che prestano la loro opera in nome e per conto del Concessionario.

Copia della polizza sarà consegnata al competente Servizio del Comune prima della stipula del contratto.

 

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

All’atto della stipula del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Concessionario depositerà una cauzione definitiva, di valore pari al 10% del canone di aggiudicazione rapportato alla durata della concessione, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla legge 10/6/1982 n. 348 oppure polizza rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune può ritenere sul deposito cauzionale i crediti vantati a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso il Concessionario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

La cauzione dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione dovrà contenere la clausola attestante la validità e l’operatività della stessa fino alla data in cui l’Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della Ditta garantita.

Contestualmente alla garanzia definitiva il Concessionario dovrà versare l’importo relativo alle spese contrattuali.

 

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora risultino al Comune mancanze di qualsiasi natura, queste verranno direttamente contestate al Responsabile indicato dal Concessionario.

In caso di infrazioni accertate l’Amministrazione addebiterà al Concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di € 300,00.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del reiterarsi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio il Comune potrà risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Le penalità previste nel presente articolo e le altre previste nel presente Capitolato saranno trattenute dal Comune dalla cauzione definitiva prestata, senza che il Concessionario o il fideiussore possano sollevare eccezioni in proposito.

 

ART. 15 – CESSIONE A TERZI – SUBAPPALTO

E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.

E’ altresì vietato procedere al subappalto dei servizi oggetto della concessione, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente e semprechè sia dichiarato l’intento di subappaltare in sede di gara, al momento della presentazione dell’offerta, con l’espressa dichiarazione della tipologia di servizio che si intende subappaltare ed in misura comunque non superiore a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

 

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

-          la violazione del divieto di cessione o subappalto senza la preventiva autorizzazione del Comune;

-          gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;

-          gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, all’Amministrazione;

-          impiego di personale inferiore a quanto previsto all’art. 9 e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione;

-          verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del Concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall’Amministrazione al rappresentante del Concessionario; nella contestazione sarà prefissato un termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le determinazioni di sua competenza.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra non spetta al Concessionario alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

 

ART. 17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di 6 mesi da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento e salvo indennizzo da corrispondere al Gestore pari al 10% del canone complessivo di concessione.

 

ART. 18 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse essere risolta tra le parti nell’interpretazione ed applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti sarà devoluta alla cognizione del Giudice competente per materia, valore, territorio.

 

ART. 19 – DEROGHE

Eventuali modifiche al contratto di concessione o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

 

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

 

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.